risarcimento danni del trasportato su bicicletta sentenza n° 83/2024 GDP di Udine
Quali limiti incontra il diritto al risarcimento danni del trasportato salito a bordo di una bicicletta in violazione del codice della strada? I casi tipici affrontati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di "cooperazione colposa" del danneggiato hanno riguardato ad esempio il trasportato che sale su un′auto senza avvedersi che il conducente è in stato di ebbrezza o che sale su una moto senza casco. Il mio studio ha recentemente affrontato quello relativo ad una minore trasportata in bicicletta che veniva investita da un′auto. Secondo l′UCI (Ufficio Centrale Italiano) la danneggiata, "colpevole" di essersi fatta trasportare illegittimamente sulla bicicletta in violazione al codice della strada, non aveva diritto ad alcun risarcimento o in subordine ad un danno gravato da un concorso di colpa di almeno il 50%. Secondo la difesa operata dallo studio legale Stefano Trabalza l′ipotesi della cooperazione colposa non poteva discendere dal mero fatto di essere stata trasportata sul velocipede sebbene in violazione al codice della strada ma occorreva valutare se il comportamento del trasportato avesse o meno influito sulla determinazione dell′evento. Nel caso in questione, l′istruttoria del processo ha messo in luce come la responsabilità del sinistro fosse imputabile in via esclusiva alla conducente dell′autoveicolo che ha investito il velocipede. Sulla scorta anche di precedenti giurisprudenziali specifici, la linea difensiva dello scrivente si incentrava sui seguenti capisaldi: - non può sussistere cooperazione colposa del danneggiato in assenza di responsabilità del conducente del mezzo su cui era trasportato - la esclusiva incidenza causale della condotta della danneggiante è assorbente e autonoma sul resto - la presenza della trasportata non aveva influito in alcuna maniera sulla determinazione dell′evento lesivo. Il Giudice di Pace di Udine ha accolto parzialmente la domanda attorea pronunciando la sentenza n° 83/2024 di cui si riporta la parte motiva: E condivisibile la contestazione di parte resistente della illegittimità della condotta della attrice, con riferimento al concorso ritenuto in tema risarcitorio, per essersi trovata a bordo della bicicletta quale trasportata e per tale motivo la proprietaria del velocipede è stata destinataria della contestazione della violazione dell art. 182 CDS, ma tale condotta non esclude il diritto al risarcimento quanto la applicazione della graduazione della responsabilità rispetto al danno complessivo. Va ritenuto a parere di questo Giudice che la minore età della attrice al momento del fatto e la minore pericolosità del velocipede rispetto alla vettura antagonista, impongano una graduazione minima del concorso che si indica al 20% sul danno complessivo Ne è seguita pertanto la condanna nei confronti dellUCI-UFFICIO CENTRALE ITALIANO, riconoscendo alla trasportata un risarcimento complessivo pari all′80% del danno subìto, oltre la rifusione delle spese legali.